Articolo 5
Il Collegio

La composizione e i compiti del Collegio dei Docenti sono disciplinati dall’art. 12 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca.

Sono compiti del Collegio dei docenti:

  1. formulare le proposte di istituzione del corso di dottorato e/o di rinnovo annuale con la previsione del numero dei posti;
  2. deliberare in merito all’attivazione delle Scuole di Dottorato, nonché all’adesione alle stesse;
  3. esprimere parere vincolante sulla stipula delle convenzioni con altre Università o con altri enti pubblici o privati o imprese;
  4.  predispone il Regolamento didattico del corso di dottorato e le eventuali modifiche;
  5. determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio del corso con l’eventuale articolazione in curriculum;
  6. organizzare le attività didattiche stabilendo il calendario e i programmi di ciascun anno di Corso, indirizzare le attività di ricerca del corso, e definire le modalità di controllo annuale sull’attività e sulla formazione scientifico-culturale dei Dottorandi;
  7. concordare con ciascun dottorando il percorso formativo e l’argomento della tesi di dottorato, indicando chi debba svolgere le funzioni di tutore;
  8. valutare le attività svolte dai dottorandi, deliberando sull’ammissione all’anno successivo e all’esame finale;
  9. proporre, in caso di motivato giudizio negativo, l’esclusione dal dottorato o la revisione della tesi dandone comunicazione al Dirigente competente per l’adozione degli atti conseguenti;
  10. esprimere il giudizio di fine corso per ciascun dottorando che ha terminato gli studi, illustrandone la personalità e l’attività scientifico-formativa svolta, ai fini dell’esame finale per il conseguimento del titolo;
  11. autorizzare i dottorandi a trascorrere periodi di formazione e studio superiori a sei mesi continuativi in sedi (Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri) diverse da quella istituzionale o consorziate; di norma la permanenza non può superare la metà del periodo previsto per il conseguimento del titolo;
  12. accordare la sospensione temporanea nei casi previsti e deliberare sulle modalità di recupero;
  13. autorizzare i dottorandi a svolgere le attività didattiche sussidiarie o integrative;
  14. autorizzare i dottorandi allo svolgimento di eventuali attività lavorative, valutandone la compatibilità con la frequenza al corso;
  15. approvare la partecipazione dei Dottorandi ai progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del Corso di Dottorato;
  16. definire i criteri per l’accesso al corso e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e collaborare alla predisposizione di ogni altro elemento utile all’adozione dei bandi di ammissione;
  17. designare i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa per l’accesso al corso;
  18. proporre i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice per la prova finale;
  19. collaborare con i competenti organi dell’Ateneo alla definizione e all’applicazione di procedure di valutazione e autovalutazione delle attività del dottorato;
  20. promuovere i rapporti con università, enti pubblici e privati per migliorare lo svolgimento delle attività formative dei dottorandi;
  21. esprimere il parere su eventuali sostituzioni/integrazioni dei componenti del Collegio stesso, nonché sulla sostituzione del Coordinatore;
  22. predisporre e trasmettere al Consiglio di Dipartimento, sede amministrativa, la relazione annuale ed il rapporto di fine Corso sul complesso delle attività svolte e sui risultati scientifici conseguiti dai singoli Dottorandi, in relazione agli obiettivi del Corso ed alla permanenza dei requisiti di idoneità della sede.

Le sedute del Collegio dei docenti, che possono tenersi anche per via telematica, sono convocate dal Coordinatore, di norma ogni due mesi, almeno 7 giorni prima della data fissata. Per motivi di urgenza, dettati da particolare esigenza, il Coordinatore può convocare il Collegio 2 giorni prima. Il carattere di urgenza deve essere specificato nell’avviso di convocazione e la discussione verterà esclusivamente sul punto/sui punti che hanno determinato l’urgenza. La convocazione può essere effettuata tramite e-mail, fatta salva l’esigenza di informare per iscritto i componenti il collegio che non fruiscano di tale servizio.

I componenti del Collegio che, per comprovate ragioni non possano partecipare ad una seduta, sono tenuti ad inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante e-mail o a mezzo fax, al Coordinatore.

Le sedute del Collegio sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore. Le deliberazioni sono assunte con voto palese. Le votazioni riguardanti persone saranno adottate a scrutinio segreto qualora anche un solo componente del Consiglio ne faccia richiesta.

Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Coordinatore e dal segretario verbalizzante. I verbali sono custoditi dal Coordinatore; copia dei verbali viene inviata ai competenti uffici della sede amministrativa. I verbali e le deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti sono accessibili nei limiti delle norme vigenti.